L’Agenzia delle Entrate illustra il bonus introdotto dalla Legge di Bilancio. Dubbi sulla cumulabilità con gli altri bonus per le ristrutturazioni

19/01/2021 – Qual è lo stato di salute dell’acqua in Italia? Nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è stato pari a 9,2 miliardi di metri cubi.

Un approvvigionamento così consistente – spiega l’Agenzia delle Entrate – s’è reso possibile grazie a un prelievo giornaliero di 25 milioni di metri cubi di acqua, che corrisponde a 419 litri giornalieri per abitante. In realtà, i consumi quotidiani per individuo, restando al dato domestico, si aggirano tra i 130 e i 140 litri, naturalmente con punte anche superiori.

Questo è il quadro nel quale si inserisce il ‘bonus idrico’ o ‘bonus rubinetti’, introdotto con la Legge di Bilancio 2021, “un incentivo molto più importante di quanto possa sembrare, sia per l’accennata criticità mondiale legata al consumo idrico, sia per il suo duplice aggancio normativo, all’interno dell’economia circolare e dentro i programmi di sostenibilità ed efficientamento”.

Bonus idrico da 1000 euro per ridurre gli sprechi di acqua

Il dettato dei commi da 61 a 65 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) introduce due novità:
– un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021;
– il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, finalizzato a riconoscere il ‘bonus idrico’ alle persone fisiche residenti in Italia.

Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche nazionali e, come effetto a incentivazione complementare, un bonus ad hoc già operativo.

Bonus idrico, quando spetta e per quali interventi

L’incentivo – spiega l’Agenzia – si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

Bonus idrico, le spese ammissibili

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Bonus idrico, tetti di spesa e tempistica

Il contributo sarà riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno stabiliti da un apposito decreto del ministro dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, cioè entro febbraio 2021.

L’Agenzia rammenta che il ‘bonus idrico’ non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee.

“È, invece, da approfondire – conclude l’Agenzia – se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare”. Una domanda che ci porremo presto e che sarà inevitabilmente rivolta alla stessa Agenzia delle Entrate.
fonte edilportale.com