Nelle normative precedenti, la ricostruzione di un rudere era considerata in ogni caso una nuova costruzione. Le cose però sono cambiate nel 2013, con l’art. 30 del decreto legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo Unico Edilizia.

Qui viene introdotta la possibilità di considerare gli interventi su un rudere come ristrutturazione edilizia. Ma solo se è possibile dimostrare la precedente consistenza del manufatto prima del crollo o della demolizione.

Vediamo quando la ricostruzione di un rudere può essere valida come ristrutturazione edilizia.

Ricostruzione rudere: necessaria un’indagine tecnica

IL TAR Liguria con la recente sentenza dell’11 giugno 2020 n. 364 sez. I, conferma quanto già decretato anche con la sentenza n. 631 del 26 maggio 2020 sez. III. Ovvero che, per poter considerare la ricostruzione di un rudere come ristrutturazione edilizia, è necessario confermare la sua precedente consistenza con un’indagine tecnica.

Già nel 2013 era stato appurato che gli interventi compresi nella ristrutturazione edilizia comprendono anche i lavori:

volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Solo quest’anno invece è stato stabilito che per appurare appunto la precedente consistenza di un manufatto crollato o demolito, serve conseguire un’indagine tecnica.

Gli elementi sui quali basarsi per il riconoscimento

Si chiarisce inoltre che l’indagine tecnica deve fondarsi nell’analizzare dati certi, che permettano di ricomporre gli elementi essenziali del manufatto crollato con “un sufficiente grado di sicurezza”.

Per far sì che questo sia possibile, le prove da portare agli atti devono essere oggettivamente sussistenti. Al fine di considerare la ricostruzione di un rudere come ristrutturazione edilizia, la legislazione italiana impone la presenza di:

  • Visure catastali;
  • Mappe catastali, nelle quali si può accertare la presenza originaria del manufatto;
  • Rilievi fotografici, nei quali risultano ben visibili, in tutto o in parte, i resti del fabbricato originale;
  • Fotografie storiche, nel caso in cui risulta possibile tratteggiare la sagoma originaria del rudere, anche se a lunga distanza di tempo;
  • Aerofotogrammetrie sviluppate in passato, nelle quali è possibile riconoscere in maniera distinta e oggettiva il tetto del fabbricato o la tipologia di copertura, nel periodo precedente alla decadenza;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei precedenti proprietari, che possa attestare dati tecnici relativi al fabbricato. Come le dimensioni della pianta, le caratteristiche del tetto e l’altezza del manufatto.

fonte articolo Edilizia.com